Abolito il superticket: nessuno lo pagherà più dal 1° settembre

Dal 1° settembre entra in vigore l'abolizione del superticket: non si pagherà più la quota fissa per ricetta per le prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale in tutta Italia.

Entra in vigore l’1 settembre l’abolizione del superticket, la quota aggiuntiva di 10 euro sul ticket per le visite mediche specialistiche e gli esami clinici introdotta nel 2007.  L’eliminazione, prevista dall’ultima legge di Bilancio, vale circa 165 milioni di euro nel 2020 e 490 per gli anni successivi, tutte risorse extra Fondo Sanitario Nazionale. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, al momento del varo della manovra aveva esultato per la cancellazione di una “misura iniqua” che ha pesato soprattutto su chi ha meno possibilità di curarsi a causa del basso reddito.

Molte le regioni che, in tutto o in parte, già lo avevano abolito: la prima a farlo era stata l’Emilia Romagna, nel luglio 2018, per redditi fino ai 100.000 euro lordi, l’ultima la Lombardia, dal primo marzo 2020. Umbria, Toscana, Veneto e Marche lo avevano invece modulato in base al reddito, mentre in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia lo pagavano tutti. La nuova misura uniformerà i vari provvedimenti regionali ed è valida per tutti i cittadini, a prescindere dall’Isee. Resta, invece, per chi non è esonerato, il ticket, variabile a seconda delle prestazioni sanitarie e pari a 30-35 euro. La compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti – inclusa quella per farmaci, pronto soccorso o impegnative per visite ed esami medici – porta nelle casse pubbliche ogni anno quasi 3 miliardi di euro.

“Eliminare il superticket sanitario è un passaggio importante che aspettavamo da anni, ed è il frutto anche delle battaglie portate avanti da tante organizzazioni civiche nei confronti di questa tassa che aveva effetti pesanti sui cittadini”, ha commentato Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, associazione di cittadini che aveva raccolto 35.000 firme con una petizione su Change.org per chiedere l’abolizione. La misura “elimina un balzello che faceva perdere soldi alla sanità pubblica invece che guadagnarli, perché portava sempre più persone a rivolgersi alla sanità privata“. L’augurio, conclude Gaudioso, “è che possa anche andare in porto la già annunciata rimodulazione del ticket in base alla progressività del reddito familiare. Oggi infatti non sono previsti scaglioni e tutti pagano la stessa cifra. Il presupposto, in questo caso, dovrebbe essere una vera lotta all’evasione fiscale“.

Cosa è il superticket?

10 euro di ticket su ogni ricetta per prestazioni di diagnostica e specialistica che aveva incontrato delle forti resistenze da parte di alcune Regioni che avevano già espresso le loro posizioni nei confronti della norma ed applicato il ticket in modo differente. Era infatti consentito alle Regioni trovare altre forme di compartecipazione purché fossero concordate con il Governo.

In che modo le Regioni, al momento della sua introduzione, avevano deciso di applicare i superticket?

Le Regioni avevano preso posizioni diverse rispetto alla manovra; in linea generale si erano mosse in quattro modi differenti:

  • regioni che avevano rifiutato il ticket (Valle d'Aosta, Provincia di Trento e Bolzano)
  • regioni che avevano accolto i 10 euro in modo indiscriminato (Friuli, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, , Puglia, Calabria, Sicilia )
  • regioni che avevano modulato il ticket in base al reddito (Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Veneto, Marche);
  • regioni che avevano modulato il ticket in base alla complessità della prestazione (Lombardia, Piemonte, Basilicata, Campania)

Chi era esente dal pagamento del superticket?

  • gli esenti per età e reddito (bambini e anziani con redditi familiari sotto i 36.150 euro annui);
  • i disoccupati, pensionati sociali e pensionati al minimo e i loro familiari a carico, con basso reddito (8.260 euro, aumentato in base al numero dei familiari);
  • i malati cronici e i cittadini affetti da malattie rare in possesso dell'attestato della Asl;
  • gli invalidi civili, di guerra, per lavoro e per servizio