Aggiornamento - EMERGENZA DA COVID-19 | SALUTE E LAVORO

L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato l'adozione di una serie di provvedimenti mirati a limitare i disagi lavorativi immediati. In attesa dell'adozione di nuovi provvedimenti previsti nelle prossime settimane pubblichiamo quelli di maggior impatto per il settore del lavoro dipendente ed autonomo. Questa pagina verrà periodicamente aggiornata, sulla base delle successive determinazioni del Governo.

Novità previste dal Decreto Legge del 19/05/2020, n.34
(DECRETO RILANCIO) - in rosso gli aggiornamenti

Con il Decreto legge n.ro 34/2020, meglio noto come Decreto Rilancio, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti con l'intento di dare avvio alla fase di rilancio economico e sociale a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
Qui di seguito troverete un sunto dei provvedimenti più pertinenti per il mondo del lavoro dipendente e qualche nozione basica per il mondo del lavoro autonomo.
Si tratta di un Decreto molto complesso, che aspetta ancora diversi provvedimenti per essere utile ed attuativo.
Invitiamo quindi i soci a contattare come sempre i nostri uffici per eventuali chiarimenti in merito.

MALATTIA

Il periodo di quarantena, sia esso svolto con sorveglianza attiva o con permanenza domiciliare fiduciaria, è equiparato al periodo di malattia ordinaria.
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante un rischio da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
In merito alla certificazione da rilasciare, come prevedibile, si è generata molta confusione.
In un primo momento le certificazioni in tale senso sono state normalmente redatte dal medico di famiglia, che ha utilizzato un determinato codice (V07) per indicare le patologie inserite in questo articolo del decreto.
Negli ultimi giorni ci arrivano sempre più frequentemente notizie di medici di famiglia che si rifiutano di rilasciare questo tipo di certificato medico, indicando come professionista preposto il medico aziendale.
Secondo il parere dei nostri uffici, entrambe le figure indicate possono essere preposte alla trasmissione del certificato medico di malattia con le citate caratteristiche.
Come facilmente intuibile la speranza è che si usi solo tanto buon senso considerando che i richiedenti di tali certificati sono persone da tutelare con ogni strumento.

AGGIORNAMENTO 19/05/20: 
Per i titolari di handicap in situazione di gravità, per soggetti immunodepressi, per soggetti affetti da patologie oncologiche e per tutti coloro considerati più a rischio in caso di contagio da COVID-19 è stata prorogata la possibilità di poter beneficiare di un periodo di malattia equiparato a ricovero ospedaliero (quindi non cumulabile con altri periodo di malattia) tramite un certificato medico, redatto dal medico di base, riportante il codice V07.

 

PERMESSI LEGGE 104/92

Per coloro che beneficiano già dei 3 giorni di permesso mensili ai sensi della legge 104/92, è possibile beneficiare, per il periodo di marzo ed aprile 2020, di ulteriori 12 giorni complessivi.
L'utilizzo di questi ulteriori 12 giorni di permesso può essere frazionato o cumulato in un unico periodo.
Per coloro che già beneficiano dei permessi ai sensi della legge 104/92 non è necessario inoltrare alcuna domanda.
La possibilità di beneficiare di questi ulteriori giorni di permesso è concessa d'ufficio, seguendo quindi le stesse modalità già concordate con il datore di lavoro per il beneficio dei normali permessi già autorizzati.

AGGIORNAMENTO 19/05/20: 
In sintonia con le precedenti agevolazioni varate è stato riconosciuto anche per i mesi di maggio e giugno un periodo di complessivi 12 giorni da sommare ai 3 giorni mensili già autorizzati.
In questo caso, come già previsto nel Decreto precedente, non sarà necessario fare alcuna domanda ma solo beneficiare dei permessi desiderati dandone comunicazione al datore di lavoro secondo modi e tempi direttamente concordati.

 

CONGEDO DA EMERGENZA COVID-19

A decorrere dal 5 marzo 2020, per un periodo di 15 giorni, i lavoratori dipendenti privati, genitori di minori di anni 12, possono richiedere un congedo di 15 giorni, cumulativi o frazionati, con un’indennità riconosciuta pari al 50% della retribuzione.
Durante tale periodo, che può essere utilizzato alternativamente da entrambi i genitori, l'INPS garantisce copertura con contribuzione figurativa (contribuzione senza oneri a carico del lavoratore).
Tale congedo può essere usufruito anche dai lavoratori iscritti alla gestione separata ai quali è riconosciuta un’indennità giornaliera, sempre mantenendo inalterati gli stessi limiti temporali.
Per i dipendenti pubblici, le disposizioni relative ai congedi sono simili, con la sola estensione del limite temporale che è stato previsto, al momento, fino alla ripresa delle attività didattiche
In considerazione del fatto che la ripresa delle attività didattiche potrebbe non avvenire per l'anno scolastico in corso, sembra che siano allo studio interventi per regolamentare l'erogazione di tale congedo per i dipendenti del pubblico impiego.
Per i genitori di minori, di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro, sempre per un massimo di 15 giorni, senza però il pagamento di alcuna indennità.
In alternativa ai congedi, è prevista la possibilità di accedere ad un bonus baby-sitting di € 600, le cui modalità di richiesta ed utilizzo sono state recentemente chiarite dall'INPS.

La domanda di congedo può essere presentata:

  • In via telematica tramite il sito INPS, munendosi del PIN semplificato da richiedere al call center dell'Istituto
  • Rivolgendosi ad un Patronato
  • In caso di necessità, invitiamo i nostri soci ad inviare una mail a info@amiciitalia.net per chiarimenti più specifici sulle modalità di presentazione delle istanze.

AGGIORNAMENTO 19/05/20: 
Per il periodo dal 05/03/2020 al 31/07/2020 ai lavoratori dipendenti del settore privato è stata riconosciuta la possibilità di usufruire di un periodo di congedo di 30 giorni, continuativi o frazionati, in presenza nel nucleo familiari di figli minori di anni 12.
Durante tale periodo è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
Tale beneficio è comunque condizionato da diversi vincoli, norme ed incompatibilità per le quali il Ministero competente e l'INPS dovranno fare chiarezza nei prossimi giorni.
Tale congedo è riconosciuto anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata ai quali è riconosciuta una indennità giornaliera, sempre nei limiti temporali previsti per i lavoratori dipendenti.
Nel pubblico impiego, invece, sono state confermate le norme previste nel precedente Decreto, che avevano già escluso i limiti temporali, legati solo alla ripresa della attività didattiche, ormai definitivamente annullate per l'anno scolastico in corso.
Raddoppiato infine l'importo previsto per il Bonus baby-sitting, che passa da € 600 a € 1.200, mantenendo inalterate le regole già in vigore.

CASSA INTEGRAZIONE

A partire dal 23 febbraio 2020 è stata istituita una cassa integrazione con causale COVID-19, alla quale possono accedere varie forme di lavoratori privati, con eliminazione di molte limitazioni previste per la concessione delle altre tipologie di cassa integrazione.
Si tratta comunque di una domanda che deve essere inoltrata dal datore di lavoro.
Al momento il beneficio economico ha un limite di 9 settimane, salvo ulteriori disposizioni.

AGGIORNAMENTO 19/05/20: 
Per il periodo dal 23/02/2020 al 31/08/2020 è stata riconosciuta la possibilità di usufruire della Cassa Integrazione per un periodo di 9 settimane, incrementabili di altre 5 solo per coloro che abbiano effettivamente utilizzato le 9 precedentemente riconosciute.
Sempre alle stesse condizioni, per il periodo dal 01/09/2020 al 31/10/2020 è stata riconosciuta la possibilità di usufruire della Cassa Integrazione per ulteriori 4 settimane.
I vincoli per beneficiare di questa forma di Cassa integrazione son meno rigidi per alcuni specifici settori, come quelli del turismo, delle fiere, dei parchi divertimento e per altre forme di attività che riguardano il tempo libero.

 

INDENNITA' (BONUS € 600)

Per molte forme di lavoro alternativo a quello dipendente è stata predisposta la richiesta di un bonus di € 600 per il mese di marzo 2020.
Possono accedere a tale misura varie tipologie di lavoratori come, ad esempio, commercianti, artigiani, titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti a forme speciali di assicurazione e dipendenti stagionali del settore del turismo e dello spettacolo.
Indennizzi, anche se con forme diverse, sono stati anche predisposti per i lavoratori del settore agricolo.
Oltre a tali misure, erogate direttamente dall'INPS, il decreto ha predisposto anche le medesime indennità per i professionisti iscritti a casse previdenziali diverse.
In questi casi, però, le richieste vanno inoltrare alle casse previdenziali di appartenenza con le modalità previste dalle casse stesse.
Le citate indennità, che non sono mai cumulabili fra loro, sono soggette anche ad incompatibilità con forme tradizionali di sostegno al reddito, come ad esempio il reddito di cittadinanza.

La domanda di indennità può essere presentata:

  • In via telematica tramite il sito INPS, munendosi del PIN semplificato da richiedere al call center dell'Istituto
  • Rivolgendosi ad un Patronato
  • In caso di necessità, invitiamo i nostri soci ad inviare una mail a info@amiciitalia.net per chiarimenti più specifici sulle modalità di presentazione delle istanze.

AGGIORNAMENTO 19/05/20: 
Le indennità previste dal precedente decreto per svariate categorie di lavoratori sono state riviste con questo nuovo provvedimento.
Sono stati infatti rivisti i parametri del calcolo degli importi, è stata ampliata la platea dei possibili beneficiari, inserendo, tra le altre, anche la figura delle COLF e delle badanti.
I meccanismi e le limitazioni per poter accedere a tali benefici sono materie molto complesse, per le quali le strutture preposte devono fare chiarezza entro breve.
Al momento, infatti, la sola certezza è che coloro che hanno beneficiato del precedente indennizzo di € 600 non devono fare nuova domanda ma otterranno il nuovo pagamento d'ufficio.
Per tutti gli altri casi, invece, occorre aspettare nuove disposizioni operative.

PROROGA TERMINI

I termini per la presentazione delle domande di disoccupazione (NASPI e DIS COLL) sono stati ampliati da 68 a 128 giorni.
Analoghe proroghe sono state ideate anche per le varie forme di disoccupazione agricola.
In considerazione dell'emergenza sanitaria sono stati inoltre sospesi i termini di decadenza e prescrizione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali di INPS e INAIL fino al 30/06/2020.
I termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestico sono sospesi fino al 31/05/2020.

LICENZIAMENTI

A decorrere dal 23/02/2020, per la durata di 60 giorni, è preclusa al datore di lavoro la possibilità di procedere al licenziamento dei propri dipendenti per motivi oggettivi.
Restano invece invariate le possibilità di procedere a licenziamenti per motivi soggettivi, legati soprattutto a procedimenti disciplinati in corso.

AGGIORNAMENTO 19/05/20: I termini di sospensione dei licenziamenti sono stati prorogati dai 60 giorni precedentemente previsti a 5 mesi.


REDDITO DI EMERGENZA Novità 19/05/20: 

Una delle vere novità di questo Decreto, non presente nei precedenti provvedimenti. è il Reddito di Emergenza.
Si tratta di un provvedimento assistenziale ed emergenziale, i cui dettagli però saranno chiariti nei prossimi giorni in quanto le istruzioni contenute in questo Decreto sono molto complesse ed articolate.
Poiché però si tratta di un beneficio legato al reddito calcolato con modello ISEE, consigliamo di recarsi presso uno dei CAF a disposizione sul territorio, che si stanno organizzando per far fronte a queste nuove richieste.

PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARIE

A causa della sospensione delle attività dei servizi educativi, scolastici, dei centri diurni o semiresidenziali per disabili, le pubbliche amministrazioni sono state esortate a garantire servizi simili ed alternativi presso il domicilio dei richiedenti più bisognosi di cure ed attenzione.
Le strutture di assistenza sociale delle pubbliche amministrazioni, compatibilmente con la priorità di garantire la sicurezza sanitaria, dovranno predisporre dei servizi personalizzati agli aventi diritto.

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Facendo leva sui vari fondi di garanzia istituiti, il Governo ha avviato una prima procedura mirata a garantire liquidità alle aziende richiedenti, per far fronte alla prima fase dell'emergenza. I prossimi decreti vedranno comunque un più mirato intervento in questo settore, considerato fondamentale per la ripresa economica dopo l'emergenza ancora in corso.

MISURE FISCALI

In favore di una nutrita schiera di soggetti sono stati presi provvedimenti importanti per sospendere il versamento di tasse, imposte e contributi previdenziali.
I termini di tali sospensioni variano da soggetto a soggetto e potrebbero essere ulteriormente ampliati nei prossimi decreti.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di rapporto di lavoro dipendente, che possiedono un reddito non superiore ad € 40.000, spetta un premio netto di € 100 per il mese di marzo 2020, in misura proporzionale al numero delle giornate effettivamente lavorate durante lo stesso mese.

AUTONOMI  - PARTITE IVA - AZIENDE - PMI 
AGGIORNAMENTO 19/05/20:
I provvedimenti previsti per il mondo del lavoro autonomo, delle aziende e delle imprese sembrano tanti.
Da una lettura del Decreto sembra però che le idee siano molto confuse, soprattutto per quanto riguarda i tanto pubblicizzati finanziamenti a fondo perduto che appaiono complicati fin dal tentativo di capire la platea dei possibili beneficiari.
Trattandosi però di argomenti molto complessi, legati al fatturato e comunque alla contabilità, invitiamo i soci che rientrano in questa categoria di lavoratori a rivolgersi ai proprio commercialisti i quali saranno presto in grado di rispondere ai vari quesiti su questi specifici argomenti.

PROVVEDIMENTI VARI

Fino al 31/05/2020 sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Fino al 31/05/2020 sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione.
Con la sospensione delle attività dei Tribunali, recentemente reiterata, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali.
Analogamente, le udienze pubbliche e camerali, così come i procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, sono sospesi fino a successiva comunicazione.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, con scadenza entro il 15 aprile 2020, conservano validità fino al 15/06/2020.
I documenti di riconoscimento scaduti, oppure in scadenza, hanno una validità prorogata fino al 31/08/2020.
Ogni altra forma di scadenza non citata dal decreto, che magari investe la forma di tributo locale, è rinviata ad altra data, secondo le modalità previste dall'ente locale impositore.
Per qualsiasi ulteriore informazione, potete inviare una mail all’indirizzo info@amiciitalia.net o utilizzare WhatsApp inviando un messaggio al 3515979188.

AGGIORNAMENTO 19/05/20: 
Prorogati i termini delle scadenze dei provvedimenti amministrativi fino al 15/06/2020.
Compatibilmente con le esigenze lavorative effettive è previsto il forte impegno per facilitare ed incentivare il lavoro agile.
Prorogati di 2 mesi i benefici economici da NASPI e DIS-COLL.